Approda sulla «Gazzetta Ufficiale» 182/2003 il Dpr che recepisce il nuovo regolamento per gli «uffici di diretta collaborazione del ministro della Salute». Rispetto al Dpr 6 marzo 2001, n. 216 (il “vecchio” regolamento), si specificano di più (e si ampliano, in alcuni casi) i compiti di ogni singolo profilo.
Un esempio è quello della segreteria tecnica: «Svolge attività di supporto tecnico, anche al fine del coordinamento dell’attività di gruppi e commissioni di studio, o del raccordo con i medesimi», era scritto nel precedente regolamento; «svolge attività di supporto tecnico per l’elaborazione e il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del ministero, nonché per garantire le relazioni istituzionali e il coordinamento delle attività istituzionali», è scritto nel nuovo. Si prosegue specificando che le attività sono svolte «sia in fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che di elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del ministro» e si lascia libera la segreteria anche di organizzare «nuove attività e iniziative» con documenti, approfondimenti scientifici ecc.
Altra novità è nella gestione del servizio di controllo interno. Affidato alla responsabilità di un dirigente di prima fascia nel vecchio regolamento, passa ora sotto il controllo di un «collegio di tre membri», il cui presidente deve essere estraneo alla pubblica amministrazione e almeno uno degli altri due un dirigente di prima fascia. Il servizio risponde direttamente al ministro e alle sue funzioni è dedicato un ampio comma del regolamento.
Per l’ufficio stampa si specifica che il giornalista responsabile deve essere professionista, si ampliano le sue competenze anche alla stampa internazionale e ai rapporti con gli uffici stampa delle altre amministrazioni e si lascia aperta la porta a una sua eventuale nomina a portavoce del ministro.
Poi, nel regolamento, aumentano le retribuzioni. Mentre, infatti, i compensi per le responsabilità degli uffici di diretta collaborazione del ministro erano equiparati in linea di massima a quelli dei dirigenti non generali della P.A., ora si parla anche di dirigenti generali e, per il capo di gabinetto, di equiparazione ai capi dipartimento (due con la precedente organizzazione, tre con il nuovo regolamento), trattamenti accessori compresi.
Per il capo ufficio stampa, invece, resta il riferimento al contratto nazionale dei giornalisti, con qualifica di redattore capo. Alle retribuzioni base, poi, potranno essere aggiunti trattamenti accessori e retribuzioni di risultato.
Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato direttamente dal ministro al momento del conferimento dell’incarico.
Per la gran parte delle retribuzioni si fa comunque riferimento al Dlgs 165/2001, quello sulle «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».